LA NUOVA LEGGE SULLA NAUTICA DA DIPORTO

 

- Caratteristiche e requisiti delle navi turistiche da noleggio :

 scafo di lunghezza superiore a 24 metri;
 stazza lorda non superiore alle 1000 ton.;
 utilizzo in navigazione internazionale e di cabotaggio esclusivamente per noleggio a finalità turistiche;

 

- Requisiti necessari per l’iscrizione nel Registro Internazionale :

1. l’abilitazione al trasporto di passeggeri per un numero non superiore a 12, escluso l’equipaggio;
2. il possesso di un certificato di classe rilasciato da uno degli organismi a tal fine autorizzati;
3. il rispetto delle norme tecniche e di conduzione previste dal nuovo regolamento di sicurezza.
 

- Non imponibilità IVA delle navi turistiche da noleggio e operazioni accessorie :

L’iscrivibilità nel Registro Internazionale delle navi da noleggio turistico conferma definitivamente la loro natura di navi destinate all’esercizio di attività commerciali.

In particolare non sono imponibili ad IVA le seguenti operazioni:

1. cessione delle navi destinate all’esercizio di attività commerciali;
2. cessioni di apparati motori, loro componenti e di parti di ricambio;
3. cessioni di beni destinati a dotazione di bordo;
4. forniture destinate al rifornimento e vettovagliamento, comprese le somministrazioni di alimenti e di bevande a bordo;
5. prestazione di servizi, compreso l’uso di bacini di carenaggio, relativi alla costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione, assiemaggio, allestimento e arredamento;
6. locazione e noleggio;



- Agevolazioni relative a imposte dirette :

Per quanto riguarda le imposte dirette, il reddito derivante dall’utilizzazione di navi iscritte nel Registro Internazionale concorre in misura pari al 20 per cento a formare il reddito complessivo assoggettabile all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRE) e all’imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRES).
 

L’imposta sul reddito delle attività produttive (IRAP) non è dovuta sul reddito prodotto dalle navi iscritte al Registro Internazionale.

Nessuna imposta è dovuta da imprese armatrici estere senza stabile organizzazione in Italia.

 

- Agevolazioni relative a contributi sociali :

Alle imprese armatrici che esercitano un’attività produttiva di reddito mediante l’utilizzazione di navi iscritte nel Registro Internazionale è attribuito un credito d’imposta in misura corrispondente all’importo delle ritenute a titolo di acconto sul reddito delle persone fisiche dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale di bordo imbarcato sulle navi iscritte nel Registro Internazionale, da valere ai fini del versamento delle ritenute stesse.
 

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